1. Le persone che compongo le formazioni sociali di cui al presente capo, indipendentemente dalla durata della coabitazione, possono disciplinare con scrittura privata gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali della vita in comune o successivi ad essa.
2. Sono validi gli accordi con i quali una o più persone si impegnano a versare alla parte più debole o ai figli comuni una somma a titolo di mantenimento o di alimenti in caso di cessazione della coabitazione.