Art. 42.
(Accordi di coabitazione).

      1. Le persone che compongo le formazioni sociali di cui al presente capo, indipendentemente dalla durata della coabitazione, possono disciplinare con scrittura privata gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali della vita in comune o successivi ad essa.
      2. Sono validi gli accordi con i quali una o più persone si impegnano a versare alla parte più debole o ai figli comuni una somma a titolo di mantenimento o di alimenti in caso di cessazione della coabitazione.

 

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      3. Restano fermi i divieti stabiliti dagli articoli 458 e 589 del codice civile.
      4. Sono nulle le clausole contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o ai diritti di libertà individuali.
      5. Si applicano le norme del codice civile in materia di contratti, in quanto compatibili.